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PAI – Bacino del Fiume Arno

Procedimenti di modifica ed integrazione

Specifiche tecniche

Normativa

Il PAI per il bacino dell’Arno è entrato in vigore con la pubblicazione del d.P.C.M. 6 maggio 2005 “Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (GU n. 230 del 3/10/2005), le norme di attuazione e gli allegati sono stati pubblicati sulla G.U. n. 248 del 24.10.2005, riferimento formale per la corretta applicazione della normativa alle aree a pericolosità.

La Relazione e i suoi allegati, parte integrante del PAI del bacino dell’Arno, è disponibile nella sezione dedicata.

Sulla base di più di 10 anni di applicazione operativa è stata sviluppata e consolidata una prassi tecnica applicativa che integra e sviluppa nei dettagli quanto esplicitato all’allegato 2 delle Norme del PAI Arno, confluito ora nell’allegato 3 del progetto di PAI “dissesti geomorfologici”. La metodologia tecnico-operativa per quanto riguarda la definzione della pericolosità da frana è esplicitata nel dettaglio nella sezione dedicata.

Il PAI del bacino dell’Arno è tutt’ora vigente e dal 2 febbraio 2017, con la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 294 del 26 ottobre 2016, la sua competenza è passata all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino settentrionale.

Cartografia

La cartografia della pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante del PAI è esclusivamente disponibile come banca dati geografica informatizzata, in modalità interattiva tramite WebGIS e come dato sorgente tipo shapefile tramite la scheda di metadato.

Si consiglia vivamente di effettuare la consultazione solo delle banche dati indicate dato che il PAI è aggiornato più volte nel corso dell’anno (vedi >>> ) anche indipendetemente dai procedimenti di formazione dei piani comunali.

Modifiche ed aggiornamenti

Il PAI è uno strumento in continuo aggiornamento per il quale sono previste procedure semplificate per la modifica e l’integrazione della cartografia della pericolosità a scala locale o a scala comunale secondo quanto previsto dall’art.16 della disciplina del Progetto di PAI “dissesti geomorfologici”, norma approvata in salvaguardia che, di fatto, sostituisce quanto previsto agli artt. 27 e 32 NTA PAI Arno.

Le modifiche alla pericolosità hanno immediato effetto dato che per loro valgono le misure di salvaguardia previste per il Piano di bacino (art. 65, c.7, D.lgs 152/06). L’Autorità di bacino si adopera, anche tramite la collaborazione con gli enti competenti nel governo del territorio, per garantire adeguate forme di partecipazione e consultazione da parte del cittadino sia in fase istruttoria degli aggiornamenti sia in fase di vigenza una volta approvate le modifiche e le integrazioni alla pericolosità del PAI.

Come già indicato sopra, dal punto di vista dei criteri e delle metodologie, in seguito all’approvazione della delibera CIP n.28 del 21 dicembre 2022, anche per il PAI del bacino dell’Arno viene applicato quanto previsto agli allegati 2 e 3 della disciplina del Progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”.

Contatti

Risorse web ex Autorità di bacino del Fiume Arno