Il concetto di Whistleblowing.

L’attività di Whistleblowing fa riferimento ad un termine della cultura anglo-sassone che per il suo significato intriseco è intraducibile nella lingua italiana (“Whistleblow”, letteralmente “Fischio”, “Fischiare”). Calato in un contesto di pubblica amministrazione si concretizza nella segnalazione di comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

Il Whistleblowing in generale è pertanto un atteggiamemnto positivo verso il proprio contesto sociale e lavorativo volto a segnalare ciò che non va a chi può agire nel merito.

La segnalazione
Tipologie di segnalazioni

Lo scopo della norma consiste nel prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi che comprendono sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità dell’amministrazione a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale16, ma, come già indicato in premessa, anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Si pensi, inoltre, a titolo meramente esemplificativo ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ad avviso dell’ANAC, considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi – non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

Appare di particolare rilevanza evidenziare che è importante che le notizie di illecito siano ragionevolmente fondate, le linee guida ANAC precisano infatti che “La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. ‘voci di corridoio’.”

Canali di segnalazione

La legge prevede tre canali di segnalazione, canali che devono garantire la riservatezza del segnalante:

  • Canale interno all’amministrazione (RPCT)
  • Canale esterno all’amministrazione (ANAC)
  • Divulgazione pubblica

Per il canale esterno e la divulgazione pubblica si rimanda direttamente al portale dell’ANAC, in cui si trovano tutti gli estremi per capire quando è opportuno utilizzare tali strumenti. Allo stesso indirizzo è disponibile il link alla piattaforma informatica ANAC dedicata alla segnalazione da parte di qualsiasi soggetto interessato che intenda utilizzare un canale esterno alla propria amministrazione.

ATTENZIONE: In generale la segnalazione deve essere fatta una sola volta e deve essere univoca, può essere ripetuta su più canali solo in specifici casi.

Segnalazione interna all'amministrazione
Generalità

In primo luogo è importante evidenziare che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è obbligato per legge alla riservatezza nei confronti di terzi (compresa la stessa dirigenza dell’amministrazione) e, in caso di mancanza, è sottoposto a sanzioni disciplinari e pecunarie.

Si consiglia vivamente di leggere con attenzione le linee guida ANAC del 2021 per avere confidenza con i contenuti e i requisiti della segnalazione e del procedimento che ne segue. In ogni caso il RPCT è a disposizione, tramite canali diretti che possono essere attivati in via confidenziale ad esempio con un contatto in presenza, per ogni chiarimento in merito.

L’adozione di una piattaforma informatica che garantisca in toto i criteri dettati dalle linee guida ANAC nel rispetto della legge è in corso di implementazione in armonia con un processo di corretta gestione del sistema informatico complessivo dell’Ente.

In vista di tale strumento allo stato attuale, come specificato dalle stesse linee guida ANAC 2021 (pag.30), è prevista l’adozione della trasmissione cartacea in busta chiusa, strumento che garantisce il rispetto di tutti i requisiti dettati dalla legge che non abbiano implicazioni esclusivamente informatiche.

Si ricorda che qualora il segnalante ritenga il canale interno, per qualsiasi motivo, inaffidabile può utilizzare la piattaforma ANAC.

ATTENZIONE: la segnalazione deve essere fatta una sola volta e deve essere univoca, non può essere ripetuta su più canali.

Nell’ambito delle segnalazioni tramite canale interno per questa Autorità  RPCT, Istruttore e Custode dell’Identità coincidono. Pertanto l’identità del segnalatore è nota solo ed esclusivamente al RPCT.

Modalità di segnalazione interna

L’interessato può redigere la propria segnalazione utilizzando il modulo riportato nelle linee guida ANAC n. 6 del 28/04/2015, o in carta libera riportando tuti gli estremi e le indicazioni che sono deducibili dal modulo stesso.

La segnalazione nel suo insieme deve essere riposta in un unica busta chiusa. Nel caso di uso di carta libera dovranno essere separati i riferimenti dell’identità dai contenuti della segnalazione e dei relativi allegati, si consiglia di inserire i due documenti in due buste separate e chiuse, da inserire a sua volta nella busta d’invio. È opportuno rimuovere riferimenti all’identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati.

All’interno della busta dovrà essere chiaramente indicato un recapito di contatto personale riservato che consenta la comunicazione dei riferimenti del procedimento.

Internamente alla busta dovrà essere inserita anche l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione compilato l’apposito modulo.

Ovviamente sulla busta non dovranno in nessun modo essere riportati riferimenti al mittente.

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al seguente recapito con la seguente dicitura:

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Trasmissione Riservata

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Via dei Servi 15 – 50122 Firenze

la dicitura è estremamente importante perchè garantisce la corretta gestione della segnalazione al momento del recapito al protocollo.

Si evidenzia che a garanzia dell’assoluta riservatezza:

  • gli addetti al protocollo non aprono la busta e la consegnano integra direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
  • la segnalazione sarà protocollata in un registro riservato non visibile a soggetti esterni al RPCT;
  • l’archiviazione della segnalazione e di ogni altra documentazione correlata è gestita in una struttura accessibile solo al RPCT.
Valutazione delle segnalazioni
La valutazione del merito della segnalazione al fine di tutelare l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione è compito di chi gestisce la segnalazione, ovvero il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) o l’ANAC.
Tutela del Segnalante
La tutela del segnalante è garantita da uno specifico quadro normativo. La legge che disciplina tale aspetto è la n. 179 del 30 novembre 2017 ma anche l’art. 54-bis del Dlgs 165/2001.
Il sistema di protezione che la l. 179 riconosce al Segnalante si compone di tre tipi di tutela:

  • la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
  • la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa
    della segnalazione effettuata;
  • l’esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall’art. 3, l. 179) –
    sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) –
    sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale,
    scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)