L’attività di Whistleblowing fa riferimento ad un termine della cultura anglo-sassone che per il suo significato intriseco è intraducibile nella lingua italiana (“Whistleblow”, letteralmente “Fischio”, “Fischiare”). Calato in un contesto di pubblica amministrazione si concretizza nella segnalazione di comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.
Il Whistleblowing in generale è pertanto un atteggiamemnto positivo verso il proprio contesto sociale e lavorativo volto a segnalare ciò che non va a chi può agire nel merito.
La pagina ANAC per il Whistleblowing
Linee guida ANAC 2021
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Il sistema di protezione che la l. 179 riconosce al Segnalante si compone di tre tipi di tutela:
- la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa
della segnalazione effettuata; - l’esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall’art. 3, l. 179) –
sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) –
sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale,
scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)