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Con l’approvazione della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n.28 del 20 dicembre 2022 e l’adozione del Progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”, al fine di garantire l’integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale, è stata adotatto come misura di salvaguardia l’art.16 della disciplina di Piano che regola le “Modifiche alle mappe di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica”.

In applicazione della misura di salvaguardia, nel territorio del Distretto (bacino del fiume Arno, bacino del fiume Serchio, ex bacini regionali toscani, ex bacini regionali liguri ed ex bacino interregionale del Magra) per tutti i procedimenti di modifica ed integrazione della pericolosità in corso alla data di adozione del Progetto di Piano e per quelli avviati dopo tale momento si applica i criteri e le specifiche degli allegati 2 e 3 della Disciplina del progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”.

L’applicazione della misura di salvaguardia permette di garantire una generale coerenza delle banche dati di pericolosità tra PAI vigente e Progetto di Piano PAI “dissesti geomorfologici”.

Le risorse web sono un esplicitazione operativa e di dettaglio di quanto già esplicitato negli allegati.

L’aggiornamento del PAI per gli aspetti geomorfologici (a volte indicato come “Adeguamento al PAI”), in base alla normativa vigente, è un obbligo per le amministrazioni ogni qualvolta sia rilevata una difformità a livello di quadro conoscitivo rispetto agli strumenti di governo del territorio e , più in generale, è necessario che sia attivato ogni qualvolta siano evidenti difformità rispetto alle condizioni di pericolosità rilevabili sul territorio secondo i criteri dettati dal PAI, in particolare se sono verificate (anche per nuovi eventi) condizioni di pericolosità e rischio molto elevate non correttamente perimetrate dal PAI.

L’adeguamento al PAI non può essere meramente formale, ovvero deve essere sempre verificata la coerenza degli strumenti a livello di quadro conoscitivo.

Evidenziato che il contributo delle amministrazioni locali e degli altri soggetti istituzionali è fondamentale per la corretta implementazione del quadro conoscitivo del PAI, tuttavia è utile ricordare che la modifica e l’aggiornamento della pericolosità PAI è responsabilità esclusiva dell’Autorità di bacino dato che è parte integrante della formazione e dell’aggiornamento del Piano di bacino.

Una volta notificato all’amministrazione locale, l’atto di modifica ed integrazione della pericolosità del PAI è immediatamente vigente e, se più cautelativo, è sovraordinata a qualsiasi normativa di settore. Nel caso la classe di pericolosità del PAI sia meno cautelativa rispetto alle classificazioni di pericolosità regionali è sempre opportuno verificare l’effettiva coerenza a livello di quadro conoscitivo, rilevando eventuali difformità nell’adeguamento al PAI da parte degli strumenti di governo del territorio.

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