Con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 3 febbraio 2023 è stata disposta l’individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012. n. 190, come novellato dall’art. 41, comma 1 lett. f) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il RPCT è un il dirigente dott. Geol. Lorenzo Sulli contattabile ai seguenti recapiti:

  • Per telefono al numero 055-26743244 (inoltro automatico su dispositivo mobile)
  • Per mail ordinaria all’indirizzo rpct@appenninosettentrionale.it
  • Per PEC all’indirizzo adbarno@postacert.toscana.it  inviando un messaggio con oggetto “All’attenzione del RPCT”
  • Per appuntamento in presenza all’indirizzo via dei Servi 15 – 50122 Firenze

Per appuntamenti o contatti che hanno carattere riservato, come nelle caso di procedure di whistelblowing, a cui il RPCT è obbligato per legge, si consiglia appuntamenti in presenza, eventualmente in sede da stabilire, previa contatto telefonico.

 

Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Estratti da legge 190/2012, dlgs 33/2013dlgs 165/2001dlgs 24/2023 e s.m.i.

  • Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. (art. 1 c. 7, legge 190/2012 e s.m.i.).
  • Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorita’ nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.  (art. 43, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • Il pubblico dipendente [vedi art. 54-bis c. 2 Dlgs 165/2001 e s.m.i.], nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala [può segnalare – ndr] al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza [.] condotte illecite [vedi art. 2 Dlgs 24/2023] di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. [c.d. whistelblowing] (art. 54 bis Dlgs 165/2001 e s.m.i.).
  • L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1 c. 8, legge 190/2012 e s.m.i.).
  • Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine [31 gennaio – ndr], definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. (art. 1 c. 8, legge 190/2012 e s.m.i.).
  • [.] l’Organismo medesimo [OIV – ndr] puo’ chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo [di coerenza de i piani triennali per la prevenzione della corruzione – ndr] (art. 1 c. 8 – bis, legge 190/2012 e s.m.i.).
  • Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 [RPCT – ndr] provvede anche:
    a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano [Piano prevenzione della corruzione, ora integrato nel PIAO- ndr] e della sua idoneita’, nonche’ a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attivita’ dell’amministrazione;
    b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita’ nel cui ambito e’ piu’ elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. (art. 1 c. 10 – bis, legge 190/2012 e s.m.i.).
  • RPCT può ricevere istanza di accesso civico a dati e documenti ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto [dlsg 33/2013]. (art. 5 c. 3, lett. d e art. 9-bis c. 3 e 4, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. (art. 43, c. 4, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo’ chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze [ di accesso civico – ndr] . (art. 5 c. 6, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 [30 giorni – ndr], il richiedente puo’ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza [.] che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. (art. 5 c. 7, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5 [dlgs 33/2013]. (art. 5 c. 10, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. (art. 12 c. 1-bis, dlgs 33/2013 e s.m.i.).
  • In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. (art. 43, c. 5, dlgs 33/2013 e s.m.i.).