Si tratta dell’avvio simbolico e concreto di uno dei tre contratti di fiume che fanno parte del più grando Patto per l’Arno, dalla sorgente al mare, promosso dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, Consorzi di Bonifica e ANCI Toscana.

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Il 17 febbraio 2017 entra in vigore il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali.
Tale decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dà avvio alla riforma distrettuale ed è finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale.
Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (rif. art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e quindi anche l’Autorità di bacino del fiume Arno. A tal riguardo, il decreto ministeriale all’art. 12 contiene importanti disposizioni, volte a garantire la continuità delle funzioni tecniche e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more del completamento della riforma e del perfezionamento del d.p.c.m., previsto all’art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006, con il quale si darà l’avvio operativo ai nuovi enti.
Il nuovo impianto organizzativo che scaturisce dalla legge n. 221/2015 e dal decreto n. 294 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l’esercizio da parte di un solo ente – l’Autorità di bacino distrettuale – delle funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui i Piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni, a livello di distretto idrografico. Si tratta di una riforma importante e attesa da tempo, che a regime rafforzerà indubbiamente la governance complessiva del settore.

Ai sensi della legge n. 221/2015 cambia anche il territorio di riferimento del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale, che da oggi comprende i bacini liguri, il bacino del Magra, il bacino del Serchio e tutti i bacini toscani dal Carrione all’Albegna, con esclusione del bacino del Fiora (che passa al Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale). Rispetto al precedente perimetro del Distretto Idrografico, anche i bacini marchigiani passano al Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale mentre i bacini romagnoli passano al Distretto Padano.

La nuova estensione del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale copre una superficie di 24300 kmq e include tre regioni (Liguria, Toscana e Umbria).

Il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvione sono stralci del Piano di bacino distrettuale e per essi trova applicazione quanto previsto all’art. 65 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 152/2006, “(4) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato. (5) Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall’approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica. (6) Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del Piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni”.

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