L’informazione ambientale

Il contesto europeo

La Comunità Europea già con la direttiva 90/313/CEE del 7 giugno del 1990 si era dotata di uno strumento importante concernente la libertà di accesso all’informazione in materia ambientale.

In tempi successivi anche la comunità internazionale, rilevando la sempre maggiore influenza di tale problematica nella scelta delle politiche nazionali e non solo, sottoscrive (giugno 1998) la convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con la dichiarata finalità di far sì che ciascuna parte firmataria, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, garantisca il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità con quanto stabilito nella convenzione stessa.

Sulla base dell’esperienza acquisita negli anni e per rendere ancora più omogenee le disposizioni di legge nazionali, nonché per conformarsi ai principi sanciti dalla convenzione di Aarhus in qualità di parte sottoscrittrice, la Comunità Europea arriva all’emanazione della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, direttiva che amplia ancora di più l’accesso al momento esistente,così come sancito dalla precedente direttiva del 1990.

Il quadro nazionale

La normativa nazionale in tema di informazione ambientale trova un proprio punto di partenza nella legge istitutiva del Ministero dell’ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) nella quale è stabilito, in primo luogo, che il Ministro dell’ambiente assicuri la più ampi divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente e, poi, che “qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia” (articolo 14, comma 3).

È poi dopo l’approvazione degli atti comunitari in materia che con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 viene data attuazione ai principi ormai fatti propri dal diritto internazionale prima e da quello comunitario poi.

Il decreto 195/2005 riprende infatti i contenuti della direttiva europea introducendo quindi nel contesto nazionale oltre ad una concezione sempre più ampia di informazione ambientale ed ad un generale allargamento delle possibilità di accesso alle informazioni ambientali, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, anche un vero e proprio obbligo di diffusione sistematica e progressiva di tali informazioni in capo alla Pubblica Amministrazione.

La direttiva INSPIRE e il SEIS

L’obbligo di permettere un ampio accesso ai dati relativi alle informazioni ambientali e, addirittura, di organizzare una vera e propria attività efficace e sistematica di diffusione dei dati ambientali ha inevitabilmente evidenziato la discordanza dei sistemi di organizzazione e tenuta dei dati nonché la frammentarietà delle informazioni in possesso dei vari enti competenti alla tenuta degli stessi.

I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono stati così oggetto di una direttiva comunitaria che si è proposta il fine di risolverli mediante l’indicazione di una serie di misure specifiche in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi a dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica e tra i vari settori. La soluzione individuata è stata quella di creare un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Infrastructure for Spatial Information in Europe) da qui il nome – con cui comunemente conosciuta e richiamata – di direttiva INSPIRE.

Proprio con l’intenzione di creare e, quindi, perfezionare un’intera struttura, di cui la direttiva INSPIRE rappresentava una prima importante applicazione pratica, con una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2008 la Commissione europea disegna un quadro della situazione esistente indicando appunto la necessità di dirigersi verso un Sistema comune di informazioni ambientali. La comunicazione provvede infatti a definire una strategia per modernizzare e semplificare la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati e delle informazioni necessari per l’elaborazione e l’attuazione della politica ambientale, strategia che ha come obiettivo generale quello di mantenere e migliorare la qualità e la disponibilità dell’informazione ambientale.

L’attività di studio e ricognizione compiuta ai fini della elaborazione di questa comunicazione di fatto rende conto di una realtà che pur avendo a disposizione una grande quantità di dati raccolti dalle autorità pubbliche spesso questi dati non sono utilizzati in modo efficiente o poiché se ne ignora l’esistenza o a causa di ostacoli procedurali di vario genere.

La strategia, chiamata con l’acronimo SEIS (Shared Environmental Information System) indica una serie di principi su cui dovrà basarsi il sistema per garantire che le informazioni ambientali siano invece organizzate nel modo più efficace possibile e per assicurare che tutti i processi di monitoraggio e raccolta delle informazioni assicurino i maggiori benefici possibili in termini di utilizzazione dei dati stessi.